Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2026
10 marzo 2026
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione Tommaso Foti, e degli altri ministri competenti, ha approvato tre decreti legislativi, due in esame preliminare, uno in esame definitivo, relativi all'attuazione di norme europee.
Prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime
Il provvedimento, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, rafforza il sistema di contrasto alla tratta, adeguando il quadro sanzionatorio penale alle nuove forme di sfruttamento emergenti. Nello specifico, il Codice penale è modificato in modo da includere agli articoli 600 e 601 le fattispecie di sfruttamento della maternità surrogata, adozione illegale e matrimonio forzato. Il testo tiene conto dell'evoluzione dei mezzi criminali, inserendo il riferimento esplicito all'uso delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale sia nel reclutamento sia nella diffusione di materiale relativo allo sfruttamento.
Sul fronte della tutela delle vittime, si introduce il principio della non punibilità per i reati commessi sotto costrizione. Viene inoltre integrata la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), prevedendo sanzioni pecuniarie da cento a seicento euro e sanzioni interdittive per una durata non inferiore a sei mesi per le persone giuridiche coinvolte nei nuovi reati di tratta.
Meccanismo per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo
Il decreto recepisce gli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e interviene sulla disciplina dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nel Registro delle imprese, al fine di migliorare la trasparenza degli assetti proprietari e di controllo di società, enti giuridici e trust: i nuovi articoli da 21-bis a 21-septies disciplinano in modo sistematico le modalità di consultazione delle informazioni.
In particolare, l'accesso è garantito alle autorità competenti tramite sistemi telematici dedicati che consentono una consultazione immediata e diretta delle informazioni. Il decreto disciplina, inoltre, l'accesso da parte dei soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio, esclusivamente per lo svolgimento delle attività di adeguata verifica della clientela. L'accesso avviene mediante accreditamento presso la Camera di commercio competente ed è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria. I soggetti obbligati possono designare delegati per la consultazione del registro e sono tenuti a segnalare eventuali incongruenze nei dati sulla titolarità effettiva.
È inoltre introdotta una nuova disciplina per l'accesso alle informazioni da parte di soggetti diversi dalle autorità e dai soggetti obbligati, sulla base del criterio del legittimo interesse. Possono accedere ai dati, tra gli altri, giornalisti, enti del terzo settore, università e ricercatori, nonché soggetti che intendano instaurare rapporti economici o finanziari con un'impresa, qualora dimostrino un interesse connesso alla prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo. La verifica del legittimo interesse è affidata alle Camere di commercio, che decidono entro termini definiti e rilasciano, in caso di esito positivo, un certificato di accesso valido per tre anni.
Il provvedimento prevede specifiche garanzie per la tutela dei titolari effettivi, consentendo di limitare o escludere l'accesso ai dati in presenza di circostanze eccezionali che possano esporre la persona a rischi gravi come frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, nonché nei casi in cui il titolare effettivo sia minore d'età o persona incapace. Sono infine disciplinati i diritti di segreteria per la comunicazione e la consultazione delle informazioni sulla titolarità effettiva, al fine di coprire i costi di gestione del registro.
Il decreto modifica altresì il regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze n. 55 del 2022, eliminando il riferimento all'accesso “del pubblico” e limitando la consultazione ai soggetti autorizzati o titolari di un legittimo interesse.
Viene infine approvato in via definitiva il decreto legislativo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi. Il provvedimento introduce modifiche al Testo unico della finanza (TUF) con l’obiettivo principale di armonizzare a livello europeo le regole per i Fondi di Investimento Alternativi (FIA) che concedono prestiti. Il testo definisce inoltre un quadro specifico per gli strumenti di gestione della liquidità (Liquidity Management Tools - LMTs) e rafforza la disciplina sulla delega di funzioni e sui servizi di custodia. Vengono ampliate le attività esercitabili dalle Società di Gestione del Risparmio (SGR) e potenziati i poteri di vigilanza e di intervento della Banca d’Italia e della Consob. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.
(fonte: Palazzo Chigi)
